Art. 23
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari).
1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonchè agli aspetti comunque funzionalmente connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all', comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all', comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli . Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
Note all':
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, così recita "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40. Il comma 5 dell' è il seguente:
"5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario può somministrare ad uno o più animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione;
b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, è soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-23