Art. 8
LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383
In vigore dal 25 ott 2001
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(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
di alcuni libri contabili obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:
"ART. 2215. - (Modalità di tenuta delle scritture contabili). - I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo
della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il
notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura nè a
vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal
seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo
2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo
modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal
seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell',
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e
numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre
sessanta giorni".
4. All' della Tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del
codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono
in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la
bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire
20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o
bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono
aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".
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