Art. 10
LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383
In vigore dal 25 ott 2001
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione
di atti giudiziari trasmessi a distanza).
1. All' del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell', comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
Note all':
- Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, così come modificato dalla presente legge:
" (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.".
- Si riporta il testo dell', comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1986, n. 241:
" (Disposizioni speciali di organizzazione). - 1-2. (Omissis).
3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi consultivi e amministrativi.
4 - 6. (Omissis).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-18;383#art-10