Art. 14

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383

In vigore dal 25 ott 2001 al 31 dic 2026
(Esenzioni e riduzioni di imposta). 1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2. 2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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