(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell', comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero
dal personale sanitario
dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all', comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Storico versioni
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Pro
urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125#art-15
In sintesi
Nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni o pericolose per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche. Le specifiche mansioni a rischio sono individuate con apposito decreto ministeriale. I controlli alcolimetrici sul posto di lavoro possono essere eseguiti solo dal medico competente o dal personale sanitario di vigilanza delle ASL. Per i lavoratori con patologie alcolcorrelate che scelgono di seguire programmi terapeutici e riabilitativi sono previste specifiche tutele richiamate dalla normativa sulle dipendenze.
Perché esiste questa norma
La norma mira a tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e a prevenire rischi e infortuni per i lavoratori e per i terzi.
A chi si applica
Si applica a chiunque svolga o somministri alcolici nell'ambito delle attività lavorative a rischio individuate dai ministeri, nonché ai medici competenti e ai servizi di vigilanza ASL.
Esempio pratico
Un lavoratore impiegato in un'attività a elevato rischio di infortuni consuma alcolici durante il turno di lavoro. Durante un controllo, il medico competente rileva l'assunzione di alcol e viene applicata la prevista sanzione amministrativa.
Adempimenti e conseguenze
È fatto divieto di assumere e somministrare alcolici e superalcolici nelle mansioni a rischio individuate. La violazione di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Domande frequenti
Chi può effettuare i controlli alcolimetrici sul luogo di lavoro?I controlli possono essere eseguiti esclusivamente dal medico competente o dal personale sanitario con funzioni di vigilanza dei servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL territorialmente competenti.
Cosa rischia chi non rispetta il divieto di assunzione o somministrazione di alcolici?Chiunque viola il divieto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1 milione a 5 milioni di lire.
Cosa è previsto per i lavoratori che intendono curare una patologia alcolcorrelata?Ai lavoratori che scelgono di accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 124 del testo unico sulle tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990).