Art. 15

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

In vigore dal 31 ott 2025
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell', comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dal personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all', comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
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In sintesi

Nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni o pericolose per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche. Le specifiche mansioni a rischio sono individuate con apposito decreto ministeriale. I controlli alcolimetrici sul posto di lavoro possono essere eseguiti solo dal medico competente o dal personale sanitario di vigilanza delle ASL. Per i lavoratori con patologie alcolcorrelate che scelgono di seguire programmi terapeutici e riabilitativi sono previste specifiche tutele richiamate dalla normativa sulle dipendenze.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e a prevenire rischi e infortuni per i lavoratori e per i terzi.

A chi si applica

Si applica a chiunque svolga o somministri alcolici nell'ambito delle attività lavorative a rischio individuate dai ministeri, nonché ai medici competenti e ai servizi di vigilanza ASL.

Esempio pratico

Un lavoratore impiegato in un'attività a elevato rischio di infortuni consuma alcolici durante il turno di lavoro. Durante un controllo, il medico competente rileva l'assunzione di alcol e viene applicata la prevista sanzione amministrativa.

Adempimenti e conseguenze

È fatto divieto di assumere e somministrare alcolici e superalcolici nelle mansioni a rischio individuate. La violazione di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Domande frequenti

Chi può effettuare i controlli alcolimetrici sul luogo di lavoro?I controlli possono essere eseguiti esclusivamente dal medico competente o dal personale sanitario con funzioni di vigilanza dei servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL territorialmente competenti.
Cosa rischia chi non rispetta il divieto di assunzione o somministrazione di alcolici?Chiunque viola il divieto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1 milione a 5 milioni di lire.
Cosa è previsto per i lavoratori che intendono curare una patologia alcolcorrelata?Ai lavoratori che scelgono di accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 124 del testo unico sulle tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990).

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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