Art. 12

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

In vigore dal 3 mag 2001
(Collaborazione con enti ed associazioni) 1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all' della presente legge.
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