Art. 11

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

In vigore dal 3 mag 2001
(Strutture di accoglienza) 1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital. 2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.
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