Art. 18

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Modifica dell' del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455) 1. L' del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è sostituito dal seguente: " (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall', sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali".
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