Art. 19

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Modifiche all' del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260) 1. All', comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "da lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni"; b) alla lettera b), le parole; "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni". Nota all : - Il testo del comma 3 dell' del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell' della legge 21 dicembre 1999, n. 526), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall', paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti: a) da lire 2,5 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale; b) da lire 5 milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale.".
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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122#art-19

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