Art. 26

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Autorizzazione alle variazioni di bilancio) 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122#art-26

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