Art. 10
LEGGE 27 marzo 2001, n. 122
In vigore dal 2 mag 2001
(Unioni nazionali dei produttori)
1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonchè di rafforzare i rapporti di filiera.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Nota all':
- L' della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è riportato in nota all'.
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