Art. 11
LEGGE 27 marzo 2001, n. 122
In vigore dal 2 mag 2001
(Modifica all' della legge
10 febbraio 1992, n. 164)
Il primo periodo del comma 5 dell' della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall' della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: "È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza".
Nota all':
- Il testo del comma 5 dell' della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuove disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), come sostituito dall' della legge 16 giugno 1998, n. 193, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.".
Storico versioni
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