Art. 4

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione) 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Note all': - Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, è il seguente: "Istituzione del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius". - Si trascrive il testo dell' della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): " (Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonchè il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo.".
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