Art. 1
In vigore dal 14 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-16;116#art-1