Art. 2

In vigore dal 14 apr 2001
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2001-03-16;116#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997. — Testo vigente | Portale Normativo