Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.
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