Art. 11

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

In vigore dal 22 mar 2001
(Partecipazione al procedimento amministrativo) 1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli , nonchè ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo