Art. 11 · LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Art. 11

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

In vigore dal 22 mar 2001
(Partecipazione al procedimento amministrativo) 1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli , nonchè ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36#art-11