Art. 13

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

In vigore dal 22 mar 2001
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico) 1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
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