Protocollo aggiuntivo

Art. 3

In vigore dal 23 feb 2001
Le consultazioni saranno presiedute dal Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Signor Presidente della Repubblica Argentina, o dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Parteciperanno ad esse i rispettivi Ambasciatori e altre Autorità e funzionari, di cui si ritenga opportuna la presenza in ogni caso.
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-pa-3

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