Protocollo aggiuntivo
Art. 4
In vigore dal 23 feb 2001
Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e sempre attraverso le rispettive Ambasciate, le Parti proporranno un progetto di agenda il cui testo finale dovrà essere disponibile nel Ministero degli Affari Esteri italiano e nel Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto argentino con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data di inizio della riunione. Questa disposizione non vige per le riunioni a carattere straordinario. I temi dell'agenda relativi a questioni bilaterali e multilaterali, secondo quanto indicato negli del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi, saranno preparati dal Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana e dalle aree politiche competenti del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto per la Parte argentina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-pa-4