Capo II
Art. 9
Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega.
In vigore dal 4 feb 2001
1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;
c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;
d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;
f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-29;422#art-9