Capo II

Art. 13

Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega.

In vigore dal 4 feb 2001
1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi: 1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali; 2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica; 3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva.
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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;422#art-13

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