Capo II

Art. 16

Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

In vigore dal 4 feb 2001
1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi. 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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