Capo II
Art. 19
Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210.
In vigore dal 4 feb 2001
1. Il comma 3 dell' della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è sostituito dal seguente:
"3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-29;422#art-19