Capo I
Art. 4
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso
In vigore dal 20 mag 2003
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni
di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all', comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-12-29;422#art-4