Capo IX
Art. 47
Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici
In vigore dal 1 gen 2001
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell' del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-47