Capo IX
Art. 46
Trasferimento in proprietà di alloggi
In vigore dal 1 gen 2001
1. I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all', secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-46