Capo IX

Art. 44

Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca

In vigore dal 1 gen 2001
1. Dopo il comma 1 dell' della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo