Capo III
Art. 16
Disposizioni in materia di base imponibile IRAP
In vigore dal 1 gen 2001
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b) all', comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";
c) all', dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per i soggetti di cui all', comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all', comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";
d) all', commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) all', comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola: "2000" è sostituita dalla seguente: "2003".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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