Capo III

Art. 11

Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari

In vigore dal 1 gen 2007
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
  • La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 510) che "Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
  • La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 119) che "Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
  • La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 391) che "Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-11

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