Capo III
Art. 12
Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi
In vigore dal 1 gen 2001
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-12