Capo III
Art. 89
Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze
In vigore dal 10 dic 2000
1. Al comma 23 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell' del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall', comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-89