Sez. III
Art. 22
Fondo di copertura di rischi su crediti
In vigore dal 10 dic 2000
1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all', comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all', comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all', comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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