Sez. III

Art. 23

Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti

In vigore dal 10 dic 2000
1. Al comma 3 dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e le parole: "nei sette esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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