Sez. IV
Art. 28
Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
In vigore dal 10 dic 2000
Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Il comma 3 dell' del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, come modificato dall', comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell', comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato , comma 2, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all', comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo , comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.
5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all', comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per l'anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell'aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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