Sez. IV
Art. 29
Utilizzo del credito d'imposta per i comuni
In vigore dal 10 dic 2000
1. Nell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-29