Capo III
Art. 87
Utilizzo di risorse finanziarie
In vigore dal 10 dic 2000
1. All' della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-87