Convenzione
Art. 45
In vigore dal 29 nov 2000
I revisoni nazionali, salvo circostanze eccezionali, si consultano tra loro e con il Direttore dell'OCCAR prima di esercitare il loro diritto di accesso all'AE. al fine di evitare inutili interruzioni delle attività dell'OCCAR e di tutelare le informazioni riguardanti gli altri Stati Membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-45