Convenzione

Art. 42

In vigore dal 29 nov 2000
Il Cds adotterà i regolamenti in materia di sicurezza dell'OCCAR. Tali regolamenti eviteranno restrizioni non necessarie al movimento del personale, di informazioni e di materiali, e in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni a terzi e quanto di competenza delle autorità preposte alla sicurezza relativamente alle procedure riguardanti le visite.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-42

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