Convenzione

Art. 44

In vigore dal 29 nov 2000
Per permettere ai revisori nazionali di assolvere ai propri compiti di verifica per conto delle rispettive amministrazioni nazionali e di relazionare i rispettivi parlamenti in conformità con le proprie norme, essi possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutta la documentazione in possesso dell'AE, che riguarda i programmi a cui i loro Stati Membri partecipano, e attinente al funzionamento dell'Ufficio Centrale.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-44

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