Art. 14
LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323
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La pubblicità relativa a terme, acque termali e relativi prodotti, quando riguarda aspetti clinico-sanitari e terapeutici, deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità sanitaria territorialmente competente previo parere del servizio di igiene. Chi diffonde pubblicità senza tale autorizzazione o in violazione delle regole incorre in sanzioni pecuniarie e, in mancanza dei requisiti previsti, rischia la cessazione immediata della promozione e la sospensione dell'attività. È inoltre vietato ai centri estetici erogare determinate prestazioni termali, condotta punita con una multa pecuniaria e con la sospensione temporanea dell'attività.
La norma mira a tutelare la salute pubblica e la correttezza delle informazioni sanitarie, regolamentando la pubblicità dei trattamenti termali e impedendo l'erogazione abusiva di specifiche prestazioni da parte di soggetti non autorizzati come i centri estetici.
Si applica ai titolari e gestori di terme, stabilimenti termali, produttori di derivati delle acque termali, nonché ai gestori di centri estetici e alle autorità sanitarie competenti per territorio.
Uno stabilimento termale decide di lanciare una campagna pubblicitaria per promuovere gli effetti curativi della propria acqua su specifiche patologie respiratorie senza richiedere il nulla osta all'autorità sanitaria locale. A seguito di un controllo, l'autorità accerta l'assenza dell'autorizzazione e applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
Obbligo di richiedere l'autorizzazione all'autorità sanitaria competente per territorio (previo parere del servizio di igiene) prima di pubblicizzare aspetti clinico-sanitari delle terme. Le violazioni comportano sanzioni amministrative da 2 a 50 milioni di lire, cessazione della pubblicità e sospensione dell'attività da 3 mesi a 1 anno per chi è privo dei requisiti; per i centri estetici che erogano prestazioni non consentite è prevista una multa da 5 a 100 milioni di lire e la sospensione dell'attività da 3 mesi a 1 anno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.