Art. 14

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

In vigore dal 11 gen 2024
(Pubblicità e sanzioni) 1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonchè delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene. 2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall', comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni. Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all', l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno . 3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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In sintesi

La pubblicità relativa a terme, acque termali e relativi prodotti, quando riguarda aspetti clinico-sanitari e terapeutici, deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità sanitaria territorialmente competente previo parere del servizio di igiene. Chi diffonde pubblicità senza tale autorizzazione o in violazione delle regole incorre in sanzioni pecuniarie e, in mancanza dei requisiti previsti, rischia la cessazione immediata della promozione e la sospensione dell'attività. È inoltre vietato ai centri estetici erogare determinate prestazioni termali, condotta punita con una multa pecuniaria e con la sospensione temporanea dell'attività.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la salute pubblica e la correttezza delle informazioni sanitarie, regolamentando la pubblicità dei trattamenti termali e impedendo l'erogazione abusiva di specifiche prestazioni da parte di soggetti non autorizzati come i centri estetici.

A chi si applica

Si applica ai titolari e gestori di terme, stabilimenti termali, produttori di derivati delle acque termali, nonché ai gestori di centri estetici e alle autorità sanitarie competenti per territorio.

Esempio pratico

Uno stabilimento termale decide di lanciare una campagna pubblicitaria per promuovere gli effetti curativi della propria acqua su specifiche patologie respiratorie senza richiedere il nulla osta all'autorità sanitaria locale. A seguito di un controllo, l'autorità accerta l'assenza dell'autorizzazione e applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di richiedere l'autorizzazione all'autorità sanitaria competente per territorio (previo parere del servizio di igiene) prima di pubblicizzare aspetti clinico-sanitari delle terme. Le violazioni comportano sanzioni amministrative da 2 a 50 milioni di lire, cessazione della pubblicità e sospensione dell'attività da 3 mesi a 1 anno per chi è privo dei requisiti; per i centri estetici che erogano prestazioni non consentite è prevista una multa da 5 a 100 milioni di lire e la sospensione dell'attività da 3 mesi a 1 anno.

Domande frequenti

Chi rilascia l'autorizzazione per fare pubblicità sulle proprietà terapeutiche delle terme?L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, dopo aver acquisito il parere del servizio di igiene.
Cosa rischia chi fa pubblicità sanitaria termale senza i requisiti previsti?Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità sanitaria competente dispone la cessazione immediata dei messaggi pubblicitari e la sospensione dell'attività per un periodo che va da tre mesi a un anno.
I centri estetici possono erogare le prestazioni termali riservate?No, l'erogazione di tali prestazioni da parte dei centri estetici è punita con una multa da 5 a 100 milioni di lire e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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