Art. 14 · LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

Art. 14

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

In vigore dal 11 gen 2024
(Pubblicità e sanzioni) 1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonchè delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene. 2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall', comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni. Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all', l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno . 3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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