Art. 3

In vigore dal 9 nov 2000
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-10-10;322#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999. — Testo vigente | Portale Normativo