Art. 1

In vigore dal 9 nov 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.
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