Art. 2

In vigore dal 9 nov 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.2 dello stesso Scambio di note.
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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;322#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999. — Testo vigente | Portale Normativo