Art. 4

LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

In vigore dal 30 mar 2003
Ordinamento dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore generale; a-bis) due vicedirettori generali b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all', nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia 3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima. 5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge. 6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attività di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
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