Art. 8

LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

In vigore dal 17 ott 2000
(Personale dell'Agenzia) 1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante: a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale; b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza. 2. L'Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo