Art. 8
LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285
In vigore dal 17 ott 2000
(Personale dell'Agenzia)
1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.
2. L'Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.
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