Art. 2
LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285
In vigore dal 17 ott 2000
(Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici)
1. È istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia è espletato ai sensi dell', comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Nota all':
- Il testo del comma 4 dell' della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così come modificato dall' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, è il seguente:
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
Storico versioni
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