Art. 5
LEGGE 11 aprile 2000, n. 83
In vigore dal 26 apr 2000
1. All', comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Nota all':
- Si riporta il testo vigente dell' della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
". - 1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-04-11;83#art-5